[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938 - Anno XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abito' in Milano, con la seguente modificazione: Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis: «Gli atti relativi all'esproprio od all'acquisto, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, della casa di Alessandro Manzoni, in adempimento del presente decreto-legge, come pure l'atto di assegnazione in perpetuo, della casa stessa, al Centro nazionale per gli studi Manzoniani, saranno registrati con l'imposta fissa di registro di lire venti e trascritti con l'imposta fissa ipotecaria, di lire venti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Solmi - Bottai

[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 6 luglio 1938

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-06-04;887~art1 · fonte del testo