1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1. 2. il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art11 · fonte su Normattiva