[1]Decisione

[2]1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente della sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89~trattato-art9 · fonte su Normattiva