[1]DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Testo vigente dal 3 agosto 2020
