[1]Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera f), e' sostituito con il seguente: 84.000; dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente:

[3]Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata.

Testo vigente dal 2 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-31;90~art1 · fonte su Normattiva