Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
Testo vigente dal 14 aprile 1999
