Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 14 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;90~art2 · fonte del testo