Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
