[1]Riservatezza

[2]1. La Parte Richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se cosi' domandato dalla Parte Richiedente. Quando la richiesta non puo' essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta debba avere esecuzione. 2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle prove ottenute durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni ottenute debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o nell'ambito di un processo penale.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art24 · fonte su Normattiva