[1]Transito

[2]1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non e' richiesta. 3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~trattato-di-estradizione-art18 · fonte su Normattiva