o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze 1. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza, sia nato un obbligo ai sensi dell'articolo 35, detto obbligo potra' essere revocato o modificato solo con il consenso delle Parti al trattato e dello Stato terzo o dell'organizzazione terza, a meno che non sia stabilita che esse avevano convenuto in altro modo. 2. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza sia nato un diritto in conformita' all'articolo 36, detto diritto non puo' essere revocato o modificato dalle parti se e' stabilito che era destinato a non poter essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo o dell'Organizzazione terza. 3. Il consenso di una organizzazione internazionale Parte al trattato o di una organizzazione terza, di cui ai paragrafi precedenti, e' disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art37 · fonte su Normattiva