o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze 1. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza, sia nato un obbligo ai sensi dell'articolo 35, detto obbligo potra' essere revocato o modificato solo con il consenso delle Parti al trattato e dello Stato terzo o dell'organizzazione terza, a meno che non sia stabilita che esse avevano convenuto in altro modo. 2. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza sia nato un diritto in conformita' all'articolo 36, detto diritto non puo' essere revocato o modificato dalle parti se e' stabilito che era destinato a non poter essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo o dell'Organizzazione terza. 3. Il consenso di una organizzazione internazionale Parte al trattato o di una organizzazione terza, di cui ai paragrafi precedenti, e' disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
