Disposizioni transitorie

  • 1)In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, nel corso del periodo transitorio:
  • i)i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bulgaria e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;
  • ii)i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bulgaria e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;
  • iii)i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bulgaria.
  • 2)Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.
  • 3)Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bulgaria e alla Comunita' di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bulgaria o da suoi cittadini.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~protocollo-iii-art3 · fonte su Normattiva