[1]ARTICOLO XIX Funzioni pubbliche

[2]1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Le disposizioni degli articoli XV, XVI e XVIII si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912~artxix · fonte su Normattiva