Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974
Art. 1 (Approvazione)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
