(a) I nominativi dei candidati, con il loro stato di servizio, saranno pubblicati dal Comitato direttivo non appena ricevuti. (b) L'Ufficio collazionera' le liste le liste dei nomi proposti e le presentera' insieme con gli stati di servizio, a ciascuna delegazione all'apertura della Conferenza.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art41 · fonte su Normattiva