(a) I nominativi dei candidati, con il loro stato di servizio, saranno pubblicati dal Comitato direttivo non appena ricevuti. (b) L'Ufficio collazionera' le liste le liste dei nomi proposti e le presentera' insieme con gli stati di servizio, a ciascuna delegazione all'apertura della Conferenza.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
