1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della Corte stessa. 2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause di cui e' investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~protocollo-art3 · fonte su Normattiva