[1]ARTICOLO III
[2]RIFIUTO DELL'ASSISTENZA
[3]1. L'assistenza e' rifiutata:
- a)se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
- b)se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
- c)se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
- d)se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
- e)se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio alla sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.
[4]2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo l, l'assistenza e' prestata se e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.
[5]3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.
Testo vigente dal 24 giugno 2010
