[1]AMICHEVOLE

[2]1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Qualsiasi accordo raggiunto e' applicato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione mista composta da se stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Le autorita' competenti, attraverso consultazioni, sviluppano adeguate procedure bilaterali, condizioni, modalita' e tecniche per l'attuazione della procedura amichevole prevista nel presente Articolo. 5. Nonostante altri trattati di cui gli Stati contraenti siano o possano diventare parti, qualsiasi controversia relativa ad una misura adottata da uno Stato contraente che concerne un'imposta di cui all'Articolo 2, oppure, nel caso di non discriminazione, qualsiasi misura fiscale adottata da uno Stato contraente, ivi compresa una controversia sull'applicazione o meno del presente Accordo, sara' risolta ai sensi dell'Accordo, a meno che le autorita' competenti degli Stati contraenti non convengano diversamente.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~accordo-art26 · fonte su Normattiva