Art. 28 (Convenzione)
[1]Denuncia
[2]1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte puo' in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario.
[3]2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
