All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilita' derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente articolo 3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;932~art4 · fonte del testo