Art. 17 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Entrata in vigore
[2]1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 16. 2. Con riferimento a qualsiasi Stato firmatario che successivamente esprime il proprio consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
