Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti le attivita' di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa e' valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;95~art8 · fonte su Normattiva