[1]Impegno reciproco a continuare a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza

[2]1. Reciprocita'. Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessita' di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di informazioni automatico con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia perseguendo l'adozione di regolamenti e appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico. 2. Trattamento dei pagamenti passthru e dei ricavi lordi. Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per lo sviluppo di un approccio alternativo pratico ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi di policy relativi alle ritenute alla fonte sui pagamenti esteri passthru e sugli introiti lordi esteri che riduca al minimo l'onere. 3. Sviluppo di un modello comune di comunicazione e scambio. Le Parti si impegnano a collaborare con altri partner e con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nonche' l'Unione europea, al fine di adeguare i termini del presente Accordo a un modello comune per lo scambio automatico di informazioni, compreso lo sviluppo di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie. 4. Documentazione dei conti intrattenuti al 30 giugno 2014. Per quanto concerne i conti oggetto di comunicazione intrattenuti al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione:

  • a)per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, gli Stati Uniti si impegnano a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie statunitensi tenute alla comunicazione di ottenere e comunicare il TIN italiano di ciascun titolare di un conto italiano oggetto di comunicazione come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(b)(1) dell'articolo 2; e
  • b)per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, l'Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di ottenere il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(a)(1) dell'articolo 2.

Testo vigente dal 7 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;95~accordo-art6 · fonte su Normattiva