[1]Art. V.
[2]Scienziati, esperti tecnici, aziende, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono, in casi appropriati, essere invitati da Organizzazioni Cooperanti a partecipare ad Attivita' di Cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo.
Testo vigente dal 26 giugno 2021
