[1]Art. XII.

[2]Ciascuna Parte notifichera' l'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta realizzazione delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore di questo Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di quest'ultima notifica.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artxii · fonte su Normattiva