[1]ARTICOLO VI

[2]L'UFFICIO E I SUOI BENI

[3]1. L'Ufficio gode dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunita' di quest'ultimo.

[4]2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

  • a)in relazione alle controversie derivanti da contratti - diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento dell'Organizzazione sul personale - senza clausola compromissoria, di cui l'Organizzazione e' parte;
  • b)in relazione a una domanda riconvenzionale o a un'istanza direttamente connessa a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio;
  • c)in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprieta' dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto.

[5]3. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artvi · fonte su Normattiva