[1]ARTICOLO XV
[2]FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE COMPETENTI
[3]1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunita' non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione.
[4]2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:
[5](a) il Comitato direttivo nei confronti del Direttore;
[6](b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa.
[7]3. L'organizzazione, l'Ufficio e il personale dell'Ufficio collaborano con le Autorita' italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunita' previsti dal presente Accordo.
[8]4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti dal presente Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.
[9]5. Il presente accordo deve essere interpretato alla luce del suo scopo principale di consentire all'Ufficio di svolgere pienamente ed efficacemente le sue funzioni.
[10]6. Il presente Accordo si applica a qualsiasi persona nell'ambito del suo campo di applicazione, indipendentemente dal fatto che il Governo mantenga relazioni diplomatiche con lo Stato cui tale persona appartiene o meno, e indipendentemente dal fatto che lo Stato a cui tale persona appartiene conceda un simile privilegio o immunita' ai membri di rappresentanze diplomatiche o di cittadini della Repubblica Italiana.
Testo vigente dal 20 luglio 2022
