[1]1. Il presente accordo entrera' in vigore dalla notifica reciproca, per via diplomatica, dell'avvenuto adempimento delle formalita' richieste dalle rispettive legislazioni delle Parti contraenti. 2. Il presente accordo e' valido per un periodo illimitato. 3. Il presente accordo potra' tuttavia essere denunciato per via diplomatica e in questo caso avra' termine dodici mesi dopo il ricevimento della denuncia da parte dell'altra Parte contraente.

[2]Fatto a Abidjan il 24 ottobre 1979. In due originali in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art19 · fonte su Normattiva