1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Giordania, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunita'. 3. Il Regno hascemita di Giordania concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;96~protocollo-art2 · fonte su Normattiva