[1]Partner Associati BLUE MED

[2]1. Uno Stato che desideri diventare un Partner Associato del FAB BLUE MED presenta un'apposita richiesta al Consiglio di Governo BLUE MED. 2. Il Consiglio di Governo procede con la valutazione in accordo ai requisiti del FAB, sulla base del livello di adozione dell'impianto normativa del Cielo Unico Europeo e del relativo acquis comunitario da parte dello Stato richiedente. 3. In caso di parere positivo da parte del Consiglio di Governo del FAB BLUE MED riguardo alla richiesta menzionata al paragrafo 1, in conformita' agli Articoli 20 e 21, e' siglato uno specifico accordo di associazione tra lo Stato richiedente e gli Stati Membri del FAB BLUE MED, che determini i diritti ed i doveri dello specifico Partner Associato e che entra in vigore come contestualmente concordato. L'accordo di associazione e' sottoposto alla ratifica degli Stati Membri e dello stesso richiedente, in accordo ai rispettivi requisiti costituzionali. 4. L'accordo di associazione di uno Stato al FAB, la sua modifica o la sua conclusione, e' essere comunicato da parte del Consiglio di Governo all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario. 5. Il Consiglio di Governo BLUE MED identifica tutte le misure e le condizioni ritenute necessarie per tale associazione.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art34 · fonte su Normattiva