[1]Studenti

[2]1. Le somme che uno studente, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in una Parte Contraente, residente dell'altra Parte Contraente e che soggiorna, nella prima Parte contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detta Parte, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detta Parte. 2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nella prima Parte contraente.

Testo vigente dal 7 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96~accordo-art20 · fonte su Normattiva