Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche e scolastiche anche attraverso scambi di docenti universitari e ricercatori e attraverso progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;97~accordo-art2 · fonte su Normattiva