[1]Fiscalita'

[2]Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali.

[3]La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997.

[4]La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art98 · fonte su Normattiva