[1]Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

[2]1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

  • a)non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

[3]o

  • b)viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

[4]2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta.

[5]3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

[6]4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

[7]5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art18 · fonte su Normattiva