Art. 23 (Accordo)
Questo Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti avranno completato uno scambio di note diplomatiche con cui si informi l'altra Parte che le necessarie procedure costituzionali per l'entrata in vigore di questo Accordo sono state completate.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
