[1]individuale di lavoro

[2]1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. 2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro e' regolato:

  • a)dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se e' inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
  • b)dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento piu' stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975~art6 · fonte su Normattiva