1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti non e' impedita l'adozione di misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Nessuna disposizione dell'accordo puo' essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. 3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato III.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98~art26 · fonte su Normattiva