1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98~art95 · fonte su Normattiva