[1]Parita' di trattamento
[2]A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:
- a)i cittadini dell'altra Parte Contraente;
- b)i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;
- c)gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;
- d)familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;
- e)per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione europea.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
