1. Le autorita' competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere. Le autorita' competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere. 2. Le autorita' competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
