Art. 13 — Disposizioni per l'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti
Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di distribuzione dei carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalita' e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105». All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 15.000».
Testo vigente dal 12 agosto 2022
