Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Art. 13Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA

Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attivita' economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

  • a)alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
  • b)ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  • c)catering, servizi di banqueting e attivita' analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
  • d)bar, caffe', pasticcerie, gelaterie e altre attivita' che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attivita' di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.

Testo vigente dal 23 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-11;34~art13 · fonte su Normattiva