Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Art. 15Delega al Governo per la riforma dell'artigianato

Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non piu' adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
  • b)incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonche' individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attivita' di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attivita' strumentali e accessori e all'esercizio dell'attivita' artigiana;
  • c)promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitivita' e l'accesso a opportunita' di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
  • d)consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attivita' promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonche' rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 23 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-11;34~art15 · fonte su Normattiva