Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Art. 23Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attivita' previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 23 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-11;34~art23 · fonte su Normattiva