Art. 23 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attivita' previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 23 marzo 2026
