Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 38-quater — Transazione contabile elementare e sua codificazione

Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 14 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art38quater · fonte su Normattiva