Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 43 — Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

  • a)quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • b)quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art43 · fonte su Normattiva