Art. 104-ter
Programma di liquidazione
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. 63 Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
- a)l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
- b)la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c)le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- d)le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e)le condizioni della vendita dei singoli cespiti; 50
- f)il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo. 63 Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. 63 Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, puo' essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o societa' specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
50Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132
63Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 3 luglio 2016, tuttora in vigore · versione 70 su Normattiva