Art. 109 fallimento — Procedimento di distribuzione della somma ricavata
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Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. ((Il tribunale)) stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva