Art. 113-bis
Scioglimento delle ammissioni con riserva
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva