Art. 119 fallimentoDecreto di chiusura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Il decreto e' soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art119 · fonte su Normattiva