Art. 121 fallimento — Casi di riapertura del fallimento
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Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che il fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio ((...)), se accoglie l'istanza:
- 1)richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; ((2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.)) ((La sentenza puo' essere appellata a norma dell'articolo 18.)) La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva